giovedì 10 giugno 2010

Ordinanza "zanza" tigre

Meglio tardi che mai. Anche gli amministratori di calusco si accorgono del problema della zanzara tigre e fanno un ordinanza ad hoc. Non so a cosa possa servire, visto che ormai le punture dei fastidiosi insetti si contano a centinaia.


ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
Premesso che:
E’ stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara aedes albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;
Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di aedes albopictus, in particolar
e relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya, nelle province di Ravenna, Cesena-Forli e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;
Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
L’A.S.L. di Bergamo ha trasmesso copia delle comunicazioni ricevute dal Ministero della Salute, l’istituto superiore di Sanità, e della Regione Lombardia nelle quali si invitava ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante e vista la proposta dell’A.S.L. della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei provvedimenti. Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;
Dato Atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno adottare i provvedimenti proposti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.07.1934, n. 1265 e viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visti il Regolamento Locale di Igiene, la Legge 24.11.1981, n. 689 e l’art. 54 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale; Ritenuta per quanto sopra la propria competenza;
ORDINA
A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:
- Assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acqua stagnante anche temporanee;
B) Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di::
- Curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- Mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta stagnanti d’acqua;Eliminare le eventuali sterpaglie;
C) A tutti i conduttori di orti di:
- privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua;
D) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di: adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, la data e l’ora dell’intervento.
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
F) Ai responsabili dei cantieri :
- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
I soggetti pubblici e privati , fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 Maggio - 30 Ottobre 2008, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.
Le imprese di cui alla Legge 25.1.1994, n. 82 e al DM 7.7.1997, n.274, nel periodo 1 Maggio – 30 Ottobre 2008 sono temporaneamente esentate dall’obbligo della preventiva notifica all’ASL degli interventi di disinfestazione in generale.
AVVERTE
- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.
DISPONE
- sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale che esercita la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia.
IL SINDACO
dott. Roberto COLLEONI


Porthos

1 commento:

Pino Verde ha detto...

Macchè ritardo questa ordinanza è quella per le zanzare dell'anno prossimo, questo vuol dire che i nostri zelanti amministratori si sono mossi con largo anticipo.

Pino Verde