Sembra proprio che l'estate sia il periodo più favorevole alle ordinanze a calusco, infatti eccovi la terza in meno di un mese.
Non voglio essere ripetitivo, ma anche in questo caso ho dubbi sulla reale fattibilità dell'ordinanza e sulle eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.
Speriamo di sbagliarci.
Preso atto che il persistere della presenza di cani incustoditi sulle aree pubbliche è causa di pericolo e che in molti casi gli animali vengono deliberatamente lasciati liberi dagli stessi proprietari;
Preso atto, altresì, che l’abbandono delle deiezioni solide animali sul pubblico suolo, marciapiedi e aiuole, comporta rischi per la salute della popolazione come già segnalato dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, anziani e persone ipovedenti, nonché arrecare pregiudizio al decoro delle aree destinate alla pubblica fruizione;
Accertato che la causa dei suddetti disagi è imputabile a comportamenti irresponsabili da parte dei proprietari quali la mancata rimozione, con propri mezzi, delle deiezioni del proprio cane e il loro conferimento tra i rifiuti;
Verificata la presenza, sul territorio comunale, oltre ai normali contenitori di rifiuti anche di appositi contenitori ove è possibile

conferire i rifiuti solidi degli animali;
Ritenuta opportuna l’adozione di provvedimenti a tutela della sicurezza delle persone, dell’ambiente urbano e di riguardo nei confronti degli stessi animali d’affezione;
Ritenuto altresì di dover aggiornare ed integrare l’ordinanza sindacale n. 48/05 del 05 luglio 2005 con la quale si regolamentava la conduzione dei cani nelle aree pubbliche ;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria;
Vista la Legge 14.08.1991, n. 281;
Vista l’Ordinanza Ministeriale in data 10.08.2004, n. 213;
Vista la D.G.R. della Lombardia in data 09.05.2003, n. 7/12905;
Visto il D.A.R.Lombardia in data 05.05.2003, n. 7114;
Visto l’art. 16 della Legge 24.11.1981, n.689;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
A tutti i proprietari e conduttori di cani nell’accompagnamento degli stessi su strade ed aree verdi pubbliche:
1. Di munirsi e di esibire, su richiesta da parte degli organi di vigilanza, paletta o altra idonea attrezzatura per la raccolta dell’eventuale deiezione degli animali e di provvedere alla sua immediata rimozione;
2. Di depositare le deiezioni raccolte, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti o nelle dogtoilette all’uopo installate in alcune aree del territorio comunale;
Nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio, con eccezione di quelli in accompagnamento degli ipovedenti o a persone diversamente abili;
E’ vietato introdurre animali in tutti gli ambienti ed i luoghi in cui si effettua preparazione e manipolazione, commercio e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
E' fatto obbligo, quando vi sia un afflusso considerevole di persone, di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto, nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico in occasione di manifestazioni, fiere, mercati;
E’ fatto obbligo, comunque, di applicare sia la museruola che il guinzaglio ai cani rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’ordinanza del Ministero della Salute n. 213/2004, quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
Deve essere in ogni caso assicurata la custodia dei cani e si devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne l’allontanamento;
Fermo restando che è proibito fornire cibo ai piccioni, chiunque fornisca cibo a cani, gatti o altri animali su pubblico suolo deve provvedere all’immediata e completa pulizia dell’area;
La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esclusivamente durante l’esercizio delle proprie funzioni;
AVVERTE
Che ai trasgressori della presente ordinanza sia comminata una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 150,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di €. 50,00 ai sensi di quanto previsto dalla Legge 681/81 e s.m.i.;
DISPONE
La Polizia Locale è incaricata della sorveglianza e dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto riscorso giurisdizionale secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
La pubblicazione all’albo Comunale per 15 giorni consecutivi e la sua esecutività a partire dal 16° giorno dalla data di pubblicazione.
IL SINDACO (Dott. Roberto COLLEONI)
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressivita' di cui all'art.1, comma 1, lettera b), dell’ordinanza del Ministero della Salute n.213/2004 :
American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Mastino napoletano; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff: Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.